S.C.I.A.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19
L. 241/1990 come modificato ed integrato dall’art. 49 della L. 122/2010;

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un adempimento da presentare in Comune dove si intendono eseguire lavori di manutenzione straordinaria. Tali opere possono riguardare modifiche alle unità immobiliari sia all’interno che all’esterno, comportanti anche rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici, e/o frazionamento di unità immobiliari, e/o modifiche di cambio di destinazione d’uso, opere di restauro/ risanamento conservativo, varianti al permesso di costruire.
Le opere possono essere contestuali alla protocollazione della S.C.I.A. senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività. Essa è stata introdotta dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con l’obiettivo di accelerare e semplificare la procedura rispetto alla precedente disciplina.
L’amministrazione effettua le verifiche e gli accertamenti entro 30 giorni. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi, decorso il termine dei 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale
La norma richiede espressamente che alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività siano allegate :
– Modulo SCIA, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;
– Elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio in relazione al tipo di intervento e alla zona di Pgt, a firma di un tecnico abilitato;
– copia della notifica preliminare, se dovuta,
– Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi;
– dichiarazione da parte del committente attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonché verifica sulle dichiarazioni dell’organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009.
La persona titolata a redigere la pratica (il proprietario o l’avente titolo con delega del proprietario) dovrà rivolgersi a un tecnico abilitato per la progettazione e per la predisposizione della pratica edilizia, che andrà protocollata presso l’ufficio protocollo del comune di ubicazione dell’immobile.
Infine entro tre anni dalla data di protocollazione  dovrà essere presentata Fine dei lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta dell’avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il caso.

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