Richiesta Agibilità

CHE COS’E’?
Il certificato di agibilità è il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici negli stessi installati valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato quindi attesta che siano rispettati tutti i requisiti di legge necessari per garantire ai fruitori dell’immobile di viverlo in sicurezza e in pieno comfort.
Il certificato di agibilità deve essere rilasciato nel caso che vengano eseguiti lavori di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, di ristrutturazioni o interventi che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente Ufficio Tecnico del Comune in cui sono state eseguite le opere edili.

COME SI FA’?
Il certificato di agibilità deve essere richiesto dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA o la SCIA oppure in caso di necessità anche dai loro successori o aventi causa. La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. 
La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
– copia della dichiarazione di accatastamento dell’edificio sottoscritto dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, restituita dall’ufficio del Catasto con la relativa attestazione di avvenuta presentazione;
– dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
– dichiarazioni delle imprese installatrici che attestano la conformità degli impianti installati negli edifici alle leggi vigenti in materia, ovvero certificati di collaudo degli stessi, relative agli impianti elettrico, elettronico, protezione scariche atmosferiche, riscaldamento e climatizzazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, radiotelevisivo, protezione antincendio, idrico, gas, eccetera. Qualora non vi sia l’obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito degli atti di conformità degli impianti;
– documentazione relativa all’isolamento termico dell’edificio;
– documentazione relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi completa del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Qualora non vi sia l’obbligatorietà al deposito della documentazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante l’esenzione dalla presentazione del certificato di prevenzione incendi;
– certificato di collaudo statico in caso che le opere abbiano interessato nuove strutture dell’edificio di cemento armato, di acciaio, a pannelli portanti o di legno;
– certificato del competente Ufficio Tecnico della Regione attestante la conformità alle norme vigenti delle opere strutturali eseguite nelle zone sismiche;
– dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente relativa al rispetto delle norme di igiene edilizia;
– dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
E’ possibile richiedere l’agibilità parziale di una porzione di un edificio di nuova o vecchia costruzione, limitatamente a singole unità immobiliari.

L’agibilità deve intendersi come attestata anche in caso di silenzio dell’Amministrazione Comunale che non ne rilascia materialmente il certificato, purché siano trascorsi inutilmente dalla presentazione della domanda completa di ogni allegato:
– 30 giorni in caso che nel procedimento per ottenere il permesso di costruire sia stato acquisito il parere dell’ASL;
– 60 giorni nel caso che il parere dell’ASL non sia stato richiesto, sostituendolo con un’autodichiarazione di rispetto delle norme in materia di igiene edilizia.

Il certificato di agibilità assume una grande rilevanza in caso di compravendita di una unità immobiliare in relazione alla tutela dell’acquirente. Il notaio comunque può redigere l’atto notarile di compravendita anche in assenza del certificato di agibilità, ma solamente se le parti intervenute siano concordi su questa condizione, i cui estremi devono essere riportati nell’atto. In questo caso comunemente non viene considerato illecito un negozio di compravendita anche in mancanza del certificato.

La mancanza del certificato di agibilità costituisce un inadempimento che, pur non rendendo nullo il contrato di compravendita, può considerarsi un motivo di danno risarcibile. Nel caso di locazione la mancanza del certificato di agibilità può giustificare la risoluzione del contratto oppure la riduzione del canone.

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