Condono Edilizio

Il condono edilizio è un “procedimento” che consente la regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi e l’estinzione dei reati penali connessi a tale attività illecita.
Con il termine “condono edilizio” si raggruppano le normative emanate con le leggi : 28 febbraio 1985, n°. 47 – legge 23/12/94 n. 724 art.39 e legge 24 novembre 2003, n° 326 le quali consentono “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente“ anche se si parla ufficialmente di “condono edilizio“ solo nella ultima legge 326/2003 (articolo 32 – legge 326-03 comma 1)
Le tre leggi si integrano e si modificano a vicenda dando origine ad una normativa particolarmente complessa, la quale definisce quali tipologie di opere abusive possono usufruire suddetto “condono” della “Sanatoria delle opere abusive” (articolo 31 – legge 47/85) o “Definizione agevolata delle violazioni edilizie” (articolo 39 – legge 724/04) il tutto a fronte del pagamento di una “oblazione“ allo Stato e alle Regioni e del pagamento al Comune del “contributo di concessione”.
Con il pagamento dell’“oblazione“ anche nel caso che non si consegua la regolarizzazione amministrativa degli abusi, stanti le tipologie di esclusione dalla sanatoria, in genere si ottiene a sensi degli articoli 38- 39 della legge 47/85 la cancellazione dei reati penali connessi alla edificazione abusiva.
Per l’attuazione delle citate leggi tutte le Regioni hanno dovuto a più riprese emanare delle proprie leggi che definiscono le parti di competenza delle stesse, essendo la materia edilizia ed urbanistica delegata alle Regioni.
Pertanto anche se nelle linee generali il condono edilizio è ispirato agli stessi principi e parametri, molte differenziazioni esistono Regione per Regione. Non si prendono in considerazione le normative di Regioni e Province a statuto speciale.

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