CHE COS’E’?
L’accatastamento per nuova costruzione è il censimento del bene che il proprietario presenta presso il catasto ai fini di attribuire il valore fiscale al bene posseduto. Per determinare il valore il tecnico esegue una stima dei fabbricati limitrofi al fine di accertare quale tipo di classamento è più congruo, facendo riferimento a fabbricati con caratteristiche simili nella zona. Una volta registrato l’accatastamento per nuova costruzione il catasto ha tempo un anno per verificare i dati del classamento inseriti dal tecnico.
A CHI SERVE?
Il servizio è rivolto principalmente ai possessori immobiliari che, o non hanno mai denunciato la propria unità immobiliare in catasto o hanno appena terminato la costruzione dell’unità immobiliare.
Il catasto prevede modalità , tempi e definizioni l’accatastamento per nuova costruzione.
INFORMAZIONI UTILI SULL’ACCATASTAMENTO DELLE NUOVE COSTRUZIONI
Qualora non sia stato eseguito si ricorda che, nel caso di nuove costruzioni, è necessario predisporre, prima dell’accatastamento nuova costruzione, dell’inserimento in mappa redatto da un tecnico abilitato, secondo la circolare n. 2 del 1988 dell’Agenzia del Territorio per il passaggio da catasto terreni a catasto urbano.
Si ricorda inoltre, che i fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati all’Ufficio del Catasto, tramite accatastamento nuova costruzione e/o variazione entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili (vedi circolare n. 3 del 2006 dell’Agenzia del Territorio). Entro lo stesso termine devono essere dichiarate anche le variazioni d’immobili che si trovino in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali a seguito di intervenute variazioni edilizie, come, ad esempio, nel caso di ristrutturazione, risanamento, ampliamento, cambio di destinazione d’uso, eccetera.
Si sottolinea che la data rilevante ai fini dell’obbligo è quella da cui i fabbricati risultano servibili all’uso, ciò significa che agli effetti della denuncia al Catasto conta l’effettivo
utilizzo o utilizzabilità e non ha alcuna rilevanza l’ultimazione dei lavori o l’abitabilità.