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La certificazione energetica, in precedenza ACE, Attestato di Certificazione Energetica, e dal 3 giugno 2013 diventata APE, Attestato di Prestazione Energetica, è una documentazione che esprime le caratteristiche energetiche di un fabbricato, di una casa o di un appartamento. Tale documento consente ad un utente di determinare l’efficienza energetica di un immobile, quindi di individuare e calcolare quelli che potranno essere i costi di gestione legati al riscaldamento ed al raffreddamento dell’abitazione che sta per acquistare. I motivi principali per richiedere l’APE sono tre: in caso di rogito, per accedere alle detrazioni del 55% sul reddito irpef e per pubblicare un annuncio immobiliare. Dal 29 marzo 2011 è obbligatorio, ed inderogabile, far riferimento alla presenza dell’APE negli atti di compravendita e di affitto di immobili, pena l’annullamento del contratto stesso. Inoltre l’APE è tra i documenti necessari per richiedere uno sgravio fiscale legato alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione. Infine dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari per le quali viene pubblicizzata la vendita.
Dal 1° agosto 2015, termine inizialmente fissato per il 1° luglio, entrerà in vigore il nuovo APE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato un decreto con cui ha rivisto parte della normativa per la certificazione energetica degli edifici del DM 26 giugno 2009, stabilendo innanzitutto che la certificazione energetica di un fabbricato venga computata alla stessa maniera in tutte le regioni d’Italia, ed indicando in 2 anni il tempo che le amministrazioni locali hanno per adeguarsi a tale regola.
L’APE può essere redatto ed asseverato solo da un soggetto certificatore abilitato dopo un sopralluogo, obbligatorio, nell’edificio; deve poi essere registrato nel catasto energetico nazionale. La validità del documento è sempre di 10 anni, ed andrà rinnovato prima dello scadere del termine solo nel caso vengano effettuati interventi tali da modificare l’efficienza energetica dell’edificio.
Nella documentazione dovranno essere riportati:
la prestazione energetica globale, cioè il consumo all’anno per il raffrescamento, il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria, misurato in kwh per metro quadrato;
la classe energetica, calcolata attraverso l’indice di prestazione energetica globale;
la qualità energetica dell’edificio, o meglio dell’involucro, cioè delle pareti, del tetto e dei serramenti, basata sugli indici di prestazione termica per il raffrescamento e per il riscaldamento;
le emissioni di anidride carbonica CO2;
l’energia esportata;
i suggerimenti per ottimizzare l’efficienza energetica del fabbricato;
le indicazioni sugli incentivi e sulle altre eventuali facilitazioni per l’incremento della prestazione energetica dell’edificio.
Nel nuovo APE il numero delle classi energetiche degli edifici passa da 7 a 10. Prima le classi erano dalla A alla G, con il nuovo decreto la classe energetica A viene ripartita in A1, A2, A3 e A4; agli edifici più efficienti viene assegnata la classe A4, a quelli meno efficienti da un punto di vista energetico la classe G.
Con la nuova APE le Regioni e le Province hanno l’obbligo di esaminare almeno il 2% dei certificati rilasciati, e di effettuare delle ispezioni direttamente sull’edificio. L’ENEA ha istituito una banca dati nazionale, denominata SIAPE, per raccogliere le certificazioni a livello nazionale, a cui le amministrazioni locali ed i singoli cittadini potranno accedere per via telematica.
Sono inoltre previste sanzioni a carico del certificatore, in caso di APE non corretta, del direttore dei lavori, per la mancata presentazione dell’APE al Comune, e del costruttore o del proprietario, per la mancata redazione dell’APE.